783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

783.01 Postverordnung vom 29. August 2012 (VPG)

Art. 77 Tasse amministrative

1 La PostCom riscuote tasse amministrative per la propria attività, in particolare per:

a.
la registrazione della notifica dei fornitori e la verifica delle prove necessarie a tal fine;
b.
le prestazioni e le decisioni relative all’accesso agli impianti di caselle postali, allo scambio di dati e alla vigilanza sulla fornitura del servizio universale nel settore dei servizi postali;
c.
le attività che rientrano nel suo ambito di vigilanza secondo l’articolo 24 LPO e che possono essere attribuite a un determinato fornitore;
d.
le sanzioni amministrative secondo l’articolo 25 LPO.

2 Le tasse di cui al capoverso 1 devono essere riscosse a copertura dei costi e in funzione dell’onere causato.

3 La PostCom emana un regolamento sugli emolumenti che deve essere approvato dal DATEC. Nel regolamento disciplina anche la tassa di procedura e l’emolumento per l’esame del caso di cui all’articolo 71.

4 Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200444 sugli emolumenti.

Art. 77 Verwaltungsgebühren

1 Die PostCom erhebt für ihre Tätigkeit Gebühren, insbesondere für:

a.
die Registrierung der Meldung der Anbieterinnen und die Prüfung der dafür erforderlichen Nachweise;
b.
Dienstleistungen und Verfügungen im Zusammenhang mit dem Zugang zu Postfachanlagen, dem Austausch von Datensätzen und der Aufsicht über die Grundversorgung mit Postdiensten;
c.
Tätigkeiten im Rahmen ihrer Aufsicht nach Artikel 24 PG, die einer bestimmten Anbieterin zugeordnet werden können;
d.
Verwaltungssanktionen nach Artikel 25 PG.

2 Die Gebühren nach Absatz 1 müssen kostendeckend sein und werden nach Aufwand erhoben.

3 Die PostCom erlässt unter Vorbehalt der Genehmigung durch das UVEK ein Gebührenreglement. Darin regelt sie auch die Behandlungs- und Verfahrensgebühren nach Artikel 71.

4 Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Allgemeinen Gebührenverordnung vom 8. September 200445.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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