783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

783.01 Postverordnung vom 29. August 2012 (VPG)

Art. 5 Prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore

1 Il fornitore deve produrre ogni anno la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore.

2 Se, per il settore dei servizi postali, il fornitore ha concluso un contratto collettivo di lavoro, si presume che le condizioni di lavoro abituali nel settore siano rispettate.

3 Il fornitore conviene per scritto con i subappaltatori che realizzano più del 50 per cento della cifra d’affari annua con i servizi postali che le condizioni di lavoro abituali nel settore vengono rispettate.

Art. 5 Nachweis der Einhaltung der branchenüblichen Arbeitsbedingungen

1 Die Anbieterin hat jährlich den Nachweis zu erbringen, dass sie die branchenüblichen Arbeitsbedingungen einhält.

2 Hat eine Anbieterin für den Bereich der Postdienste einen Gesamtarbeitsvertrag abgeschlossen, so gilt die Vermutung, dass die branchenüblichen Arbeitsbedingungen eingehalten werden.

3 Die Anbieterin vereinbart mit ihren Subunternehmerinnen, die mehr als 50 Prozent ihres jährlichen Umsatzerlöses mit Postdiensten erzielen, schriftlich, dass sie die branchenüblichen Arbeitsbedingungen einhalten.

 

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