783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

783.01 Postverordnung vom 29. August 2012 (VPG)

Art. 48 Divieto di sovvenzionamento trasversale

1 Ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 LPO il sovvenzionamento trasversale è vietato, se:

a.
la cifra d’affari realizzata con una determinata prestazione non inclusa nel servizio universale non è sufficiente per coprire i costi incrementali di tale prestazione; e
b.
la cifra d’affari realizzata con una prestazione o con un intero settore aziendale facente parte del servizio riservato supera i costi unici di tale prestazione o settore.

2 Il divieto di sovvenzionamento trasversale si applica alla Posta e alle società del gruppo Posta.

Art. 48 Quersubventionierungsverbot

1 Verboten im Sinne von Artikel 19 Absatz 1 PG ist eine Quersubventionierung, wenn:

a.
der Umsatzerlös einer bestimmten Dienstleistung ausserhalb der Grundversorgung nicht zur Deckung der inkrementellen Kosten dieser Dienstleistung ausreicht; und
b.
im reservierten Dienst eine Dienstleistung oder ein gesamter Unternehmensbereich vorhanden ist, dessen Umsatzerlös seine Stand-alone-Kosten übersteigt.

2 Das Quersubventionierungsverbot gilt für die Post und die Postkonzerngesellschaften.

 

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