783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

783.01 Postverordnung vom 29. August 2012 (VPG)

Art. 32 Tempi di consegna nel settore dei servizi postali in Svizzera

1 La Posta deve rispettare i tempi di consegna degli invii postali di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera a:

a.
nel 97 per cento dei casi per le lettere;
b.
nel 95 per cento dei casi per i pacchi.

2 I metodi per misurare i tempi di consegna devono essere scientificamente riconosciuti e certificati da un organo indipendente. Devono inoltre basarsi su standard di qualità internazionali e tenere conto dello stato della tecnica.

3 La PostCom approva i metodi e gli strumenti di misurazione.

Art. 32 Laufzeiten im inländischen Postverkehr

1 Die Post hat die Laufzeiten der Postsendungen nach Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe a wie folgt einzuhalten:

a.
bei Briefen zu 97 Prozent;
b.
bei Paketen zu 95 Prozent.

2 Die Methoden zur Messung der Laufzeiten müssen wissenschaftlich anerkannt und von einer unabhängigen Fachstelle zertifiziert sein. Sie beruhen auf internationalen Qualitätsstandards und berücksichtigen den Stand der Technik.

3 Die PostCom genehmigt die Methoden und die Messinstrumente.

 

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