783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

783.01 Postverordnung vom 29. August 2012 (VPG)

Art. 17 Diritto di accedere agli impianti di caselle postali

1 I fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio hanno il diritto di accedere agli impianti di caselle postali.

2 I fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio devono essere identificabili sugli invii postali distribuiti presso gli impianti di caselle postali.

Art. 17 Anspruch auf Zugang zu Postfachanlagen

1 Anbieterinnen mit Hauszustellung haben Anspruch auf Zugang zu Postfachanlagen.

2 Sie müssen auf Postsendungen, die in Postfachanlagen zugestellt werden, erkennbar sein.

 

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