783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

783.01 Postverordnung vom 29. August 2012 (VPG)

Art. 11 Pubblicazione dei prezzi di listino e delle condizioni generali

Il fornitore deve pubblicare i prezzi di listino delle prestazioni offerte e le proprie condizioni generali.

Art. 11 Veröffentlichung der Listenpreise und der allgemeinen Geschäftsbedingungen


Die Anbieterin hat die Listenpreise ihrer Dienstleistungen und ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen zu veröffentlichen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.