1 Le concessioni rilasciate dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 5 della legge del 30 aprile 199710 sulle poste rimangono valide fino alla loro scadenza.
2 Le prescrizioni della presente legge si applicano alle concessioni secondo il diritto anteriore, per quanto non siano in contraddizione con queste ultime.
1 Konzessionen, welche der Bundesrat gestützt auf Artikel 5 des Postgesetzes vom 30. April 19979 erteilt hat, bleiben bis zum Ablauf ihrer Dauer gültig.
2 Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf altrechtliche Konzessionen anwendbar, soweit sie ihnen nicht widersprechen.
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