780.1 Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

780.1 Bundesgesetz vom 18. März 2016 betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF)

Art. 14 Interfaccia con la rete dei sistemi d’informazione di polizia dell’Ufficio federale di polizia

1 Una copia dei dati contenuti nel sistema di trattamento può essere trasferita mediante procedura di richiamo nei sistemi d’informazione di cui agli articoli 10, 12 e 13 della legge federale del 13 giugno 200826 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP), sempre che:

a.
il diritto applicabile consenta il trattamento dei dati in tali sistemi d’informazione; e
b.
sia garantito che soltanto le persone incaricate del procedimento in questione abbiano accesso ai dati.

2 Il trasferimento può essere eseguito soltanto da una persona che ha diritto di accedere al sistema di trattamento in virtù della presente legge e di accedere al sistema d’informazione in questione in virtù della LSIP.

Art. 14 Schnittstelle zum polizeilichen Informationssystem-Verbund des Bundesamtes für Polizei

1 Die im Verarbeitungssystem enthaltenen Daten können im Abrufverfahren in die Informationssysteme nach den Artikeln 10, 12 und 13 des Bundesgesetzes vom 13. Juni 200826 über die polizeilichen Informationssysteme des Bundes (BPI) kopiert werden, sofern:

a.
das anwendbare Recht die Datenbearbeitung in diesen Systemen erlaubt; und
b.
sichergestellt ist, dass nur die mit dem betreffenden Verfahren befassten Personen Zugriff auf die Daten haben.

2 Die Übermittlung kann nur von einer Person ausgelöst werden, die über Zugriffsrechte auf das Verarbeitungssystem nach diesem Gesetz und auf das betreffende Informationssystem nach dem BPI verfügt.

 

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