748.941 Ordinanza del DATEC del 24 novembre 2022 sulle categorie speciali di aeromobili (OACS)

748.941 Verordnung des UVEK vom 24. November 2022 über Luftfahrzeuge besonderer Kategorien (VLK)

Art. 3 Luogo di decollo e d’atterraggio

1 Per gli aeromobili di cui all’articolo 1 non vi è alcun obbligo di decollare o atterrare su un aerodromo.

2 L’esenzione di cui al capoverso 1 non si applica agli alianti da pendio a propulsione elettrica.

3 È fatto salvo in tutti i casi il diritto dei possessori di fondi di difendersi dalle turbative del possesso e di farsi risarcire i danni.

Art. 3 Start- und Landeort

1 Für Luftfahrzeuge nach Artikel 1 besteht kein Zwang, auf einem Flugplatz abzufliegen oder zu landen.

2 Von der Befreiung nach Absatz 1 ausgenommen sind Hängegleiter mit elektrischem Antrieb.

3 Die Rechte der an einem Grundstück Berechtigten auf Abwehr von Besitzesstörungen und Ersatz ihres Schadens bleiben in allen Fällen vorbehalten.

 

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