748.225.1 Ordinanza del 22 gennaio 1960 su i diritti e i doveri del comandante d'aeromobile

748.225.1 Verordnung vom 22. Januar 1960 über die Rechte und Pflichten des Kommandanten eines Luftfahrzeuges

Art. 13

1 Il comandante dispone dell’aeromobile e del carico, nel limite del suo ufficio.

2 Il suo diritto di disporre principia nel momento in cui riceve in consegna l’aeromobile e il carico e finisce in quello in cui li consegna agli organi designati dall’esercente, oppure, nel caso d’atterraggio forzato, o d’infortunio, nel momento in cui l’obbligo di provvedere all’aeromobile e al carico sia assunto da altri.

Art. 13

1 Der Kommandant verfügt im Rahmen seiner Aufgabe über das Luftfahrzeug und seine Ladung.

2 Seine Verfügungsgewalt beginnt mit der Übernahme und endet mit der Übergabe des Luftfahrzeuges und der Ladung an die vom Luftfahrzeughalter bezeichnete Stelle, nach Notlandungen oder Unfällen mit dem Zeitpunkt, in welchem Luftfahrzeug und Ladung von andern Stellen übernommen werden.

 

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