748.217.11 Ordinanza di esecuzione del 2 settembre 1960 della legge federale sul registro aeronautico

748.217.11 Vollziehungsverordnung vom 2. September 1960 zum Bundesgesetz über das Luftfahrzeugbuch

Art. 8

1 La notificazione per un’iscrizione nel registro aeronautico deve essere fatta per iscritto.

2 Se la notificazione non è presentata da un’autorità pubblica o se il richiedente non la presenta personalmente, l’ufficiale può esigere la legalizzazione della firma.

Art. 8

1 Die Anmeldung zu einer Eintragung im Luftfahrzeugbuch erfolgt schriftlich.

2 Geht die Anmeldung nicht von einer Behörde aus oder spricht der Anmeldende nicht persönlich vor, so kann der Verwalter die Beglaubigung der Unterschrift verlangen.

 

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