748.217.11 Ordinanza di esecuzione del 2 settembre 1960 della legge federale sul registro aeronautico

748.217.11 Vollziehungsverordnung vom 2. September 1960 zum Bundesgesetz über das Luftfahrzeugbuch

Art. 5

1 Per ogni foglio del mastro è costituito un fascicolo dei documenti giustificativi.

2 Nel fascicolo dei documenti giustificativi sono conservati, nell’ordine cronologico, tutti i documenti sul fondamento dei quali è stata fatta un’iscrizione nel mastro.

Art. 5

1 Für jedes Hauptbuchblatt ist ein Belegheft anzulegen.

2 Sämtliche Belege, gestützt auf die eine Eintragung in das Hauptbuch vorgenommen wird, sind im Belegheft in zeitlicher Folge geordnet aufzubewahren.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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