748.217.11 Ordinanza di esecuzione del 2 settembre 1960 della legge federale sul registro aeronautico

748.217.11 Vollziehungsverordnung vom 2. September 1960 zum Bundesgesetz über das Luftfahrzeugbuch

Art. 41

L’ufficio d’esecuzione non è tenuto a comunicare al noleggiatore di un aeromobile costituito in pegno l’inizio dell’esecuzione per la realizzazione del pegno.

Art. 41

Das Betreibungsamt ist nicht gehalten, dem Mieter eines verpfändeten Luftfahrzeuges die Anhebung einer Betreibung auf Pfandverwertung anzuzeigen.

 

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