748.217.11 Ordinanza di esecuzione del 2 settembre 1960 della legge federale sul registro aeronautico

748.217.11 Vollziehungsverordnung vom 2. September 1960 zum Bundesgesetz über das Luftfahrzeugbuch

Art. 20

Ogni due anni, l’ufficiale invita il proprietario dell’aeromobile a comunicargli, nel termine di un mese, le modificazioni importanti apportate all’aeromobile, come anche a tutti gli accessori e ai depositi dei pezzi di ricambio compresi nel pegno.

Art. 20

In zweijährigen Abständen fordert der Verwalter den Eigentümer des Luftfahrzeuges auf, binnen Monatsfrist mitzuteilen, welche wesentlichen Veränderungen inzwischen am Luftfahrzeug sowie im Bestand der Zugehör und der mitverpfändeten Ersatzteillager vorgenommen worden sind.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.