748.217.11 Ordinanza di esecuzione del 2 settembre 1960 della legge federale sul registro aeronautico

748.217.11 Vollziehungsverordnung vom 2. September 1960 zum Bundesgesetz über das Luftfahrzeugbuch

Art. 18

L’Ufficio federale dell’aviazione civile stabilisce, nel singolo caso, il contenuto e la presentazione della scritta che dev’essere apposta, nella lingua ufficiale locale, sul deposito di pezzi di ricambio, e ne indica il luogo di affissione.

Art. 18

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt legt im Einzelfall den Inhalt und die Ausführungsart der am Ersatzteillager in der örtlichen Amtssprache anzubringenden Aufschrift fest und bestimmt den Anschlagort.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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