748.216.1 Ordinanza dell'UFAC del 6 settembre 1984 sui contrassegni degli aeromobili (OCA)

748.216.1 Verordnung des BAZL vom 6. September 1984 über die Kennzeichen der Luftfahrzeuge (VKZ)

Art. 13 Disposizione transitoria

Tutti i contrassegni di nazionalità e d’immatricolazione apposti prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, giusta le disposizioni vigenti finora, continueranno ad essere ammessi.

Art. 13 Übergangsbestimmung

Alle vor Inkrafttreten dieser Verordnung nach bisherigem Recht angebrachten Hoheits- und Eintragungszeichen sind weiterhin zugelassen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.