1 Fuori degli aerodromi, gli aeromobili non possono stazionare per più di 48 ore nel luogo del decollo o dell’atterraggio.
2 Per i voli a scopo di lavoro è consentito un periodo di stazionamento più lungo, corrispondente alla durata dell’effettuazione dei voli nell’ambito di uno stesso incarico.
3 Per grandi eventi d’importanza internazionale della durata di più giorni l’UFAC può autorizzare un periodo di stazionamento più lungo.
1 Luftfahrzeuge dürfen ausserhalb von Flugplätzen nicht länger als 48 Stunden am Ort des Abflugs oder der Landung stationiert werden.
2 Für Flüge zu Arbeitszwecken ist eine längere Stationierung so lange erlaubt, wie die Flüge im Rahmen desselben Auftrags in derselben Region durchgeführt werden.
3 Für mehrtägige Grossanlässe von internationaler Bedeutung kann das BAZL eine längere Stationierung bewilligen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.