748.121.11 Ordinanza del DATEC del 20 maggio 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA)

748.121.11 Verordnung des UVEK vom 20. Mai 2015 über die Verkehrsregeln für Luftfahrzeuge (VRV-L)

Art. 20 Servizio di controllo del traffico aereo

1 Si deve ricorrere al servizio di controllo del traffico aereo per i voli seguenti:

a.
voli strumentali, fatti salvi i capoversi 3 e 4;
b.
voli a vista conformemente alla norma SERA.8001 lettere b, c e d.

2 Su richiesta di un aeromobile negli spazi aerei delle classi D ed E, l’organo di controllo del traffico aereo, in via eccezionale rispetto alla separazione prevista dalla norma SERA.8005, può emettere l’autorizzazione per un volo se:

a.
quest’ultimo mantiene la propria separazione per una parte specifica del volo al di sotto dei 3050 m (10 000 piedi) durante la fase di decollo o di atterraggio, di giorno e in condizioni meteorologiche di volo a vista; e se
b.
l’altro aeromobile approva l’autorizzazione.

3 L’UFAC può autorizzare l’esercente di un aerodromo a utilizzare una procedura di volo strumentale in assenza di un servizio di controllo del traffico aereo se l’esercente dimostra che la sicurezza del volo è garantita.

4 Se sono presenti le stesse condizioni si può autorizzare un aeromobile, anche al di fuori degli aerodromi, a utilizzare la procedura di volo strumentale in assenza di un servizio di controllo del traffico aereo.

Art. 20 Flugverkehrskontrolldienst

1 Der Flugverkehrskontrolldienst muss in Anspruch genommen werden für:

a.
Instrumentenflüge unter Vorbehalt der Absätze 3 und 4;
b.
Sichtflüge gemäss SERA.8001 Buchstaben b, c und d.

2 Auf Verlangen eines Luftfahrzeugs in Lufträumen der Klassen D und E kann die Flugverkehrskontrollstelle als Ausnahme von den Staffelungsvorgaben in SERA.8005 eine Freigabe für einen Flug erteilen, wenn:

a.
bei diesem eine eigene Staffelung für einen bestimmten Teil des Flugs unter 3050 m (10 000 ft) während des Steig- oder Sinkflugs am Tag unter Sichtwetterbedingungen beibehalten wird; und
b.
das andere Luftfahrzeug der Freigabe zustimmt.

3 Das BAZL kann einem Flugplatzhalter die Anwendung eines Instrumentenflugverfahrens ohne Flugverkehrskontrolldienst bewilligen, wenn der Flugplatzhalter nachweist, dass die Flugsicherheit gewährleistet ist.

4 Es kann einem Luftfahrzeug unter den gleichen Voraussetzungen auch ausserhalb von Flugplätzen die Anwendung von Instrumentenflugverfahren ohne Flugverkehrskontrolldienst bewilligen.

 

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