748.121.11 Ordinanza del DATEC del 20 maggio 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA)

748.121.11 Verordnung des UVEK vom 20. Mai 2015 über die Verkehrsregeln für Luftfahrzeuge (VRV-L)

Art. 16 Presentazione di un piano di volo

1 L’obbligo di presentare il piano di volo si basa sulla norma SERA.4001.

2 Per i voli con alianti e con palloni oltre i confini nazionali non è necessario presentare un piano di volo se gli Stati esteri interessati non lo richiedono (SERA.4001 lett. b n. 5). Nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche11 sono elencati gli Stati che non richiedono il piano di volo.

3 Per facilitare il compito del servizio di ricerca e salvataggio, un piano di volo può essere presentato anche per voli a vista per i quali non vige l’obbligo di presentazione.

4 L’esercente di un aerodromo dotato di servizio di controllo del traffico aereo può chiedere al competente organo di controllo del traffico aereo, in applicazione della norma SERA.4001 lettera d, scadenze più brevi per la presentazione dei piani di volo. Scadenze più brevi possono essere autorizzate purché sia garantito il flusso del traffico. L’esercente dell’aerodromo fa pubblicare le scadenze più brevi nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche.12

11 La Pubblicazione di informazioni aeronautiche può essere richiesta, a pagamento, a Skyguide (aipversand@skyguide.ch) e consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), 3003 Berna.

12 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 13 set. 2017, in vigore 12 ott. 2017 (RU 2017 5067).

Art. 16 Einreichen eines Flugplans

1 Die Flugplanpflicht richtet sich nach SERA.4001.

2 Bei Flügen mit Segelflugzeugen und Fahrten mit Ballonen über die Landesgrenze ist kein Flugplan erforderlich, sofern die betreffenden ausländischen Staaten auf einen solchen verzichten (SERA.4001 Bst. b Ziff. 5). Im Luftfahrthandbuch11 wird publiziert, welche Staaten darauf verzichten.

3 Zur Erleichterung des Such- und Rettungsdienstes können Flugpläne auch für Sichtflüge, für die keine Flugplanpflicht gilt, eingereicht werden.

4 Der Halter eines Flugplatzes mit Flugverkehrskontrolldienst kann bei der zuständigen Flugverkehrskontrollstelle in Anwendung von SERA.4001 Buchstabe d kürzere Fristen für die Abgabe der Flugpläne beantragen. Die kürzeren Fristen dürfen nur bewilligt werden, wenn die Abwicklung des Verkehrsflusses gewährleistet ist. Der Flugplatzhalter lässt die kürzeren Fristen im Luftfahrthandbuch veröffentlichen.12

11 Das Luftfahrthandbuch kann bei Skyguide (aipversand@skyguide.ch) gegen Bezahlung bezogen und beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL), 3003 Bern kostenlos eingesehen werden.

12 Eingefügt durch Ziff. I der V des UVEK vom 13. Sept. 2017, in Kraft seit 12. Okt. 2017 (AS 2017 5067).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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