1 Gli aeromobili che si dirigono all’estero o ne provengono possono prendere il volo od atterrare soltanto su aerodromi e idroscali doganali.
2 In via eccezionale, la Direzione generale delle dogane può, d’intesa con l’UFAC, autorizzare l’uso di altro campo.
1 Beim Luftverkehr über die Landesgrenze dürfen Abflug und Landung nur auf Zollflugplätzen erfolgen.
2 Ausnahmsweise kann die Oberzolldirektion im Einvernehmen mit dem BAZL die Benützung anderer Abflug- und Landungsstellen gestatten.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.