Le prescrizioni che precedono non si applicano ai provvedimenti conservativi presi in virtù della legislazione sul fallimento, del diritto amministrativo o del diritto penale.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht für Sicherungsmassnahmen, die auf Grund von konkursrechtlichen, verwaltungsrechtlichen oder strafrechtlichen Vorschriften getroffen werden.
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