747.301 Ordinanza del 20 novembre 1956 sulla navigazione marittima

747.301 Seeschifffahrtsverordnung vom 20. November 1956

annexIII/lvlu1/lvlA/lvlII/Art. 4 2. Assicurazione contro le malattie

1 Sono assicurati tutti i casi di malattia, eccezione fatta delle restrizioni contenute nel seguente capoverso.

2 Sono esclusi dall’assicurazione:

le malattie, gli stati morbosi e loro conseguenze esistenti già al momento della conclusione del contratto d’assicurazione e che sono stati sottaciuti dall’assicurato;
le malattie che si manifestano dopo la fine della copertura assicurativa, a meno che l’assicurato dimostri di essere stato colpito dalla malattia quando era ancora coperto dall’assicurazione;
le malattie causate dall’assunzione abituale di stupefacenti o calmanti e quelle dovute all’abuso abituale di tabacco o di alcool oppure ad atti punibili commessi dall’assicurato.

annexIII/lvlu1/lvlA/lvlII/Art. 4 2. Krankenversicherung

1 Mit Ausnahme der im folgenden Absatz erwähnten Einschränkungen sind alle Fälle von Krankheiten versichert.

2 Nicht versichert sind:

Krankheiten, Krankheitszustände und deren Folgen, die bei Abschluss des Heuervertrages bereits bestehen und vom Versicherten absichtlich verschwiegen worden sind;
Krankheiten, die nach Aufhören der Deckung ausbrechen, es sei denn, der Versicherte hat sich die Krankheit nachgewiesenermassen während der Dauer der Deckung zugezogen;
Krankheiten, die auf gewohnheitsmässigen Gebrauch betäubender oder schmerzstillender Mittel, auf gewohnheitsmässigen Tabak- oder Alkoholmissbrauch oder auf strafbare Handlungen der Versicherten zurückzuführen sind.
 

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