747.301 Ordinanza del 20 novembre 1956 sulla navigazione marittima

747.301 Seeschifffahrtsverordnung vom 20. November 1956

annexIII/lvlu1/lvlA/lvlI/Art. 1

1 Conformemente all’articolo 84 della legge federale del 23 settembre 1953146 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera e all’articolo 42 dell’ordinanza del 20 novembre 1956, l’intero equipaggio della nave è assicurato contro le malattie e gli infortuni professionali.

2 Appartengono all’equipaggio il capitano e gli altri marittimi che hanno un’occupazione a bordo e che come tali sono iscritti nel ruolo.

annexIII/lvlu1/lvlA/lvlI/Art. 1

1 In Übereinstimmung mit Artikel 84 des Seeschifffahrtsgesetzes und Artikel 42 der Verordnung vom 20. November 1956 ist die gesamte Schiffsbesatzung gegen Krankheit und Berufsunfälle versichert.

2 Zur Schiffsbesatzung gehören der Kapitän und die anderen Seeleute, die einen Dienst an Bord versehen und als solche in der Musterrolle eingetragen sind.

 

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