747.301 Ordinanza del 20 novembre 1956 sulla navigazione marittima

747.301 Seeschifffahrtsverordnung vom 20. November 1956

Art. 5g

Se il proprietario di una nave non adempie più le condizioni di iscrizione nel registro del naviglio svizzero a causa della modificazione delle disposizioni della presente ordinanza, si applicano le disposizioni degli articoli 27-29 della legge.

Art. 5g

Erfüllt ein Schiffseigentümer im Falle einer künftigen Änderung die Bestimmungen dieser Verordnung über die Voraussetzungen für die Registrierung schweizerischer Seeschiffe nicht mehr, so finden die Bestimmungen der Artikel 27–29 des Seeschifffahrtsgesetzes Anwendung.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.