747.301 Ordinanza del 20 novembre 1956 sulla navigazione marittima

747.301 Seeschifffahrtsverordnung vom 20. November 1956

Art. 56

1 Qualora un creditore abbia ritirato interamente o in parte il suo credito insinuato dall’armatore o abbia riconosciuto, senza l’assenso dell’armatore, la fondatezza della domanda proposta da un altro creditore ai sensi dell’articolo 55 capoverso 3, l’armatore successivamente ingiunto di pagare il credito può sempre eccepire che detto credito era soggetto alla limitazione della responsabilità e che il creditore avrebbe dovuto farlo valere nel corso del procedimento. Qualora l’armatore consegua vittoria su questo punto, il creditore è decaduto dal suo diritto.

2 I crediti che l’armatore non ha incluso nel procedimento sono soggetti alla limitazione della responsabilità solo in quanto la loro causa derivi da un avvenimento per il quale sia possibile un procedimento distinto.

Art. 56

1 Hat ein Gläubiger die vom Reeder angemeldete Forderung ganz oder teilweise zurückgezogen, oder eine Klage eines anderen Gläubigers im Sinne von Artikel 55 Absatz 3 ohne Zustimmung des Reeders anerkannt, so kann der Reeder gegenüber jeder erneuten Geltendmachung des zurückgezogenen Betrages einwenden, dass die Forderung der beschränkten Haftung unterliege und im durchgeführten Verfahren hätte geltend gemacht werden müssen. Dringt der Reeder mit dieser Einwendung durch, so ist der Anspruch des Gläubigers verwirkt.

2 Forderungen, die der Reeder nicht in das Verfahren einbezogen hat, unterliegen der Haftungsbeschränkung nur insofern, als der Anspruch auf ein anderes Schadenereignis zurückgeführt werden kann, für welches ein besonderes Verfahren möglich ist.

 

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