747.301 Ordinanza del 20 novembre 1956 sulla navigazione marittima

747.301 Seeschifffahrtsverordnung vom 20. November 1956

Art. 51

1 Un fondo di limitazione costituito dall’armatore non può essere pignorato né sequestrato in forza di crediti che non devono essere soddisfatti con mezzi provenienti da questo fondo medesimo.

2 Il fallimento dell’armatore dopo la costituzione di un fondo di limitazione o l’introduzione da parte sua di una procedura concordataria non incidono sullo svolgimento del procedimento di limitazione della responsabilità.

113 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 1988, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 220).

Art. 51

1 Ein vom Reeder errichteter Haftungsfonds kann für andere Forderungen, die nicht aus diesem Fonds zu befriedigen sind, weder gepfändet noch verarrestiert werden.

2 Fällt der Reeder nach Errichtung eines Haftungsfonds in Konkurs oder stellt er ein Nachlassvertragsbegehren, so wird der Fortgang des Haftungsbeschränkungsverfahrens dadurch nicht berührt.

113 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Dez. 1988, in Kraft seit 1. Febr. 1989 (AS 1989 220).

 

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