747.301 Ordinanza del 20 novembre 1956 sulla navigazione marittima

747.301 Seeschifffahrtsverordnung vom 20. November 1956

Art. 43

Sono considerati infortuni professionali tutti gli infortuni che colpiscono l’assicurato nell’adempimento dei suoi obblighi di servizio. Gli infortuni che accadono a bordo della nave, nel traffico con battello fra nave e nave e da nave a terraferma o ritorno, sono in ogni caso considerati infortuni professionali.

Art. 43

Als Berufsunfälle gelten alle Unfälle, die sich bei Ausübung einer dienstlichen Obliegenheit ereignen. Unfälle an Bord des Schiffes, beim Bootsverkehr von Schiff zu Schiff sowie vom Schiff zum Land und zurück gelten in allen Fällen als Berufsunfälle.

 

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