747.301 Ordinanza del 20 novembre 1956 sulla navigazione marittima

747.301 Seeschifffahrtsverordnung vom 20. November 1956

Art. 4

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana le istruzioni necessarie ai fini dell’esecuzione dei compiti di diritto civile da parte del capitano giusta l’articolo 56 della legge sulla navigazione marittima.

Art. 4

Für die Durchführung der zivilrechtlichen Aufgaben des Kapitäns nach Artikel 56 des Seeschifffahrtsgesetzes erlässt das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement die erforderlichen Weisungen.

 

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