747.301 Ordinanza del 20 novembre 1956 sulla navigazione marittima

747.301 Seeschifffahrtsverordnung vom 20. November 1956

Art. 19

1 In casi urgenti, il Consolato svizzero o, qualora non vi si potesse far capo, l’autorità locale competente, può autorizzare l’arruolamento di un marittimo senza previa visita medica, a condizione che questa sia effettuata nel primo porto successivo, toccato dalla nave.

2 Qualora, in seguito a visita medica, sia stato negato a un marittimo il certificato di attitudine fisica, egli può richiedere di sottoporsi a sue spese a una nuova visita da parte di uno o più medici indipendenti.60

60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 feb. 2013, in vigore dal 20 ago. 2013 (RU 2013 813).

Art. 19

1 In dringenden Fällen kann ein schweizerisches Konsulat, und wenn ein solches nicht erreichbar ist, die zuständige lokale Behörde die Anmusterung eines Seemannes ohne vorgängige ärztliche Untersuchung gestatten, sofern diese im nächsten Hafen, den das Seeschiff anläuft, nachgeholt wird.

2 Wird einem Seemann nach erfolgter Untersuchung das ärztliche Tauglichkeitszeugnis verweigert, so kann er verlangen, auf seine Kosten durch einen oder mehrere unabhängige Ärzte erneut untersucht zu werden.58

58 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Febr. 2013, in Kraft seit 20. Aug. 2013 (AS 2013 813).

 

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