747.30 Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera

747.30 Bundesgesetz vom 23. September 1953 über die Seeschifffahrt unter der Schweizer Flagge (Seeschifffahrtsgesetz)

Art. 160

1 In ogni caso dev’essere dato modo all’incolpato di spiegare, oralmente o per iscritto, i suoi atti e i motivi della sua condotta. Se l’incolpato ne fa domanda, le sue spiegazioni devono essere oggetto di un processo verbale.

2 La decisione che infligge una pena disciplinare deve essere comunicata oralmente o per iscritto all’incolpato, con indicazione della mancanza commessa, e annotata nel giornale di bordo. La comunicazione della decisione è certificata nel giornale di bordo dall’incolpato e dal capitano; se l’incolpato rifiuta di firmare, dev’essere chiamato un altro ufficiale, il quale attesta per iscritto che all’incolpato è stata inflitta una pena disciplinare e che la relativa decisione gli è stata comunicata.

Art. 160

1 Dem Beschuldigten ist in jedem Falle Gelegenheit zu geben, sich über seine Handlungsweise und die Beweggründe seines Verhaltens mündlich oder schriftlich zu äussern. Auf Verlangen ist seine Aussage zu Protokoll zu nehmen.

2 Jede Disziplinarstrafverfügung ist dem Beschuldigten mündlich oder schriftlich unter Angabe des begangenen Disziplinarfehlers zu eröffnen und im Schiffstagebuch einzutragen. Der Fehlbare und der Kapitän haben die erfolgte Eröffnung im Schiffstagebuch zu bescheinigen. Verweigert der Fehlbare diese Bescheinigung, so ist ein weiterer Offizier beizuziehen, welcher die Verfügung und deren Eröffnung schriftlich zu bezeugen hat.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.