747.30 Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera

747.30 Bundesgesetz vom 23. September 1953 über die Seeschifffahrt unter der Schweizer Flagge (Seeschifffahrtsgesetz)

Art. 130

Il capitano o il componente dell’equipaggio di una nave svizzera che viola le disposizioni legali o le regole riconosciute sulla condotta nautica della nave oppure le prescrizioni svizzere o straniere in materia di navigazione o di polizia sul mare è punito, per quanto il reato non sia perseguibile in virtù di un’altra disposizione legale, con la multa sino a cinquemila franchi.

Art. 130

Der Kapitän oder der Seemann eines schweizerischen Seeschiffes, der die gesetzlichen Vorschriften oder die anerkannten Regeln über die nautische Führung des Schiffes oder die seepolizeilichen Vorschriften des In- und Auslandes missachtet, wird, sofern die Tat nicht nach einer andern Bestimmung zu bestrafen ist, mit Busse bis zu 5000 Franken bestraft.

 

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