747.224.211 Ordinanza del DATEC del 26 settembre 2002 sull'applicazione delle prescrizioni di polizia per la navigazione sulla sezione del Reno tra Basilea e Rheinfelden

747.224.211 Verordnung des UVEK vom 26. September 2002 über die Geltung von rheinschifffahrtspolizeilichen Vorschriften auf der Rheinstrecke Basel-Rheinfelden

lvlu1/sec3/Art. 15 Durata di esercizio delle conche

1 A Birsfelden e ad Augst, le concate possono avvenire tra le ore 5 e le ore 21.

2 Le navi che stazionano negli avamporti di Birsfelden e che sono pronte per la concata alla fine delle ore regolamentari possono ancora passare la conca.

3 Hanno diritto di entrare negli avamporti della conca di Birsfelden soltanto le navi che hanno intenzione di passare la conca rispettando il loro ordine di concata.

4 Le navi ascendenti e discendenti devono annunciare al capo della conca il loro orario di arrivo approssimativo.

lvlu1/sec3/Art. 15 Schleusenbetriebszeit

1 Die Schleusen Birsfelden und Augst werden von 05.00 bis 21.00 Uhr betrieben.

2 Fahrzeuge, die bei Ablauf der Betriebszeit schleusungsbereit in den Schleusenvorhäfen Birsfelden liegen, werden jeweils noch geschleust.

3 In die Schleusenvorhäfen Birsfelden dürfen nur Fahrzeuge einfahren, die beabsichtigen, die Schleuse unter Einhaltung ihres Schleusenranges zu durchfahren.

4 Berg- und Talfahrer müssen ihre ungefähre Ankunftszeit dem Schleusenmeister mitteilen.

 

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