747.224.211 Ordinanza del DATEC del 26 settembre 2002 sull'applicazione delle prescrizioni di polizia per la navigazione sulla sezione del Reno tra Basilea e Rheinfelden

747.224.211 Verordnung des UVEK vom 26. September 2002 über die Geltung von rheinschifffahrtspolizeilichen Vorschriften auf der Rheinstrecke Basel-Rheinfelden

lvlu1/sec2/Art. 6 Navi rimorchianti

1 Per poter effettuare operazioni di rimorchio, le navi munite di un mezzo di propulsione meccanica devono corrispondere alle esigenze fissate ai paragrafi 16.05 e 16.07 del regolamento del 18 maggio 199430 per l’ispezione dei battelli del Reno, e i Porti Renani Svizzeri devono aver eseguito con esito positivo una corsa di prova.

2 Le operazioni di rimorchio sono ammesse con una sola unità rimorchiata..

lvlu1/sec2/Art. 6 Schleppende Fahrzeuge

1 Fahrzeuge mit Maschinenantrieb dürfen nur dann zum Schleppen verwendet werden, wenn sie den §§ 16.05 und 16.07 der Rheinschiffsuntersuchungsordnung vom 18. Mai 199430 entsprechen und durch die Schweizerischen Rheinhäfen eine erfolgreiche Probefahrt durchgeführt wurde.

2 Das Schleppen ist nur mit einem Anhang erlaubt.

 

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