747.224.211 Ordinanza del DATEC del 26 settembre 2002 sull'applicazione delle prescrizioni di polizia per la navigazione sulla sezione del Reno tra Basilea e Rheinfelden

747.224.211 Verordnung des UVEK vom 26. September 2002 über die Geltung von rheinschifffahrtspolizeilichen Vorschriften auf der Rheinstrecke Basel-Rheinfelden

Art. 5 Navi delle autorità

Le navi delle autorità non soggiacciono alle disposizioni degli atti menzionati all’articolo 2 né a quelle dell’allegato alla presente ordinanza, nella misura in cui ciò sia necessario all’espletamento di compiti amministrativi.

Art. 5 Behördenfahrzeuge

Behördenfahrzeuge sind von den Vorschriften der in Artikel 2 genannten Verordnungen und der zu dieser Verordnung gehörenden Anlage befreit, soweit dies zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben erforderlich ist.

 

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