747.224.122 Regolamento del 24 aprile 1968 concernente il pilotaggio sul Reno tra Basilea e Mannheim-Ludwigshafen

747.224.122 Lotsenordnung vom 24. April 1968 für den Rhein zwischen Basel und Mannheim/Ludwigshafen

Art. 4

1.  Il candidato pilota deve presentare all’autorità competente una domanda per ottenere l’iscrizione nell’elenco degli aiuti-piloti, specificando il tratto del Reno per il quale egli chiede la patente.

A tale domanda il candidato deve unire:

a.
la sua patente di barcaiuolo del Reno per condurre, nel settore considerato, naviglio munito di mezzi meccanici di propulsione;
b.
una dichiarazione del pilota istruttore attestante che egli è pronto ad assumerne la formazione;
c.
un certificato di buona condotta o un estratto del casellario giudiziale;
d.
un documento attestante, nelle modalità stabilite dalle autorità competenti, che il candidato è fisicamente idoneo a condurre un natante e segnatamente che possiede una capacità visiva e uditiva e un senso dei colori sufficienti.

2.  Il candidato non deve avere più di cinquant’anni all’inizio del suo tirocinio.

Art. 4

1.  Der Bewerber hat einen Antrag auf Eintragung in die Liste der Lotsengehilfen unter Bezeichnung der Strecke, für die er das Patent erwerben will, an die zuständige Behörde zu richten. Er hat hierbei vorzulegen:

a.
das Rheinschifferpatent für Fahrzeuge mit eigener Triebkraft für die genannte Strecke;
b.
die Erklärung des Lehrlotsen dass er bereit ist, die Ausbildung zu übernehmen;
c.
ein polizeiliches Führungszeugnis (Leumundszeugnis) oder einen Strafregisterauszug;
d.
einen Nachweis über seine körperliche Eignung zur Führung eines Fahrzeugs, insbesondere über ausreichendes Hör‑, Seh- und Farbenunterscheidungsvermögen; das Nähere bestimmt die zuständige Behörde.

2.  Der Bewerber soll bei Beginn seiner Ausbildung das 50. Lebensjahr nicht überschritten haben.

 

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