747.219.1 Ordinanza del 21 aprile 1993 sulla protezione del tracciato delle idrovie

747.219.1 Verordnung vom 21. April 1993 über die Freihaltung von Wasserstrassen

Art. 3 Invio dei progetti

1 I richiedenti sottopongono i loro progetti ai Cantoni interessati.

2 I Cantoni comunicano i progetti all’Ufficio federale, accompagnandoli del loro preavviso.

Art. 3 Einreichung der Projekte

1 Die Gesuchsteller reichen ihre Projekte bei den betroffenen Kantonen ein.

2 Die Kantone nehmen zu den Projekten Stellung und leiten sie an das Bundesamt weiter.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.