747.201.7 Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e degli impianti delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB)

747.201.7 Verordnung vom 14. März 1994 über Bau und Betrieb von Schiffen und Anlagen öffentlicher Schifffahrtsunternehmen (Schiffbauverordnung, SBV)

Art. 9 Riconoscimento di altri attestati

L’autorità competente può rinunciare del tutto o parzialmente all’ispezione di singoli elementi di costruzione o del materiale di costruzione utilizzato se è esibito un attestato valido rilasciato da un’autorità svizzera o straniera o da un servizio d’ispezione o di omologazione riconosciuto.

Art. 9 Anerkennung anderer Atteste

Die zuständige Behörde kann ganz oder teilweise von der Prüfung einzelner Bauteile oder der verwendeten Werkstoffe absehen, wenn eine gültige Bescheinigung einer in- oder ausländischen Behörde oder anerkannten Prüf- oder Zertifizierungsstelle vorliegt.

 

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