747.201.7 Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e degli impianti delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB)

747.201.7 Verordnung vom 14. März 1994 über Bau und Betrieb von Schiffen und Anlagen öffentlicher Schifffahrtsunternehmen (Schiffbauverordnung, SBV)

Art. 47 Impianti di segnalazione, di telecomunicazione e di navigazione

1 Quando la sicurezza di circolazione o la sicurezza a bordo lo esigono, occorre installare impianti di segnalazione, di telecomunicazione e di navigazione per garantire il collegamento tra il battello e la terra ferma e tra i battelli stessi.

2 Tali impianti soggiacciono all’approvazione dei piani (art. 16).

Art. 47 Signal-, Fernmelde- und Navigationsanlagen

1 Wenn es die Verkehrssicherheit oder die Sicherheit an Bord erfordert, sind für die Verbindung zwischen Schiff und Land oder zwischen Schiffen Signal-, Fernmelde- oder Navigationsanlagen einzurichten.

2 Die Anlagen unterliegen der Plangenehmigung (Art. 16).

 

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