747.201.7 Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e degli impianti delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB)

747.201.7 Verordnung vom 14. März 1994 über Bau und Betrieb von Schiffen und Anlagen öffentlicher Schifffahrtsunternehmen (Schiffbauverordnung, SBV)

Art. 41 Principio

Gli impianti infrastrutturali devono essere costruiti in modo che, se usati correttamente e con la dovuta diligenza, non mettano in pericolo la vita e la salute delle persone.

55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 41 Grundsatz

Die Infrastrukturanlagen müssen so beschaffen sein, dass bei ihrer bestimmungsgemässen Verwendung und bei Beachtung der gebotenen Sorgfalt Leben und Gesundheit von Personen nicht gefährdet werden.

49 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Dez. 2015, in Kraft seit 1. Febr. 2016 (AS 2016 159).

 

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