747.201.7 Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e degli impianti delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB)

747.201.7 Verordnung vom 14. März 1994 über Bau und Betrieb von Schiffen und Anlagen öffentlicher Schifffahrtsunternehmen (Schiffbauverordnung, SBV)

Art. 38 Dispositivo dell’ancora

1 I battelli devono essere muniti di un’ancora di guardia.

2 I battelli che navigano su fiumi devono essere inoltre equipaggiati di un’ancora di poppa. Si può rinunciare all’ancora di poppa se il battello, in caso di guasto di un propulsore principale, può essere girato con la forza delle macchine.

Art. 38 Ankereinrichtung

1 Schiffe müssen mit einem Buganker ausgerüstet sein.

2 Schiffe, die Flüsse befahren, sind zusätzlich mit einem Heckanker auszurüsten. Auf den Heckanker kann verzichtet werden, wenn das Schiff bei Ausfall eines Hauptantriebes mit Maschinenkraft aufgedreht werden kann.

 

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