747.201.7 Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e degli impianti delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB)

747.201.7 Verordnung vom 14. März 1994 über Bau und Betrieb von Schiffen und Anlagen öffentlicher Schifffahrtsunternehmen (Schiffbauverordnung, SBV)

Art. 36 Protezione antincendio

1 I materiali impiegati negli interni come i materiali di rivestimento e d’isolamento e i pavimenti nonché l’arredamento stesso devono essere difficilmente infiammabili.

2 Le vernici e le lacche applicate sugli elementi di costruzione degli interni non possono essere facilmente infiammabili. In caso d’incendio non possono sprigionare quantità pericolose di fumo né gas tossici.

3 I battelli devono essere equipaggiati con un impianto di rivelazione d’incendio che sorvegli efficacemente i locali soggetti a particolare rischio di incendio. L’impianto deve essere idoneo all’impiego a bordo di battelli.

4 Sono proibiti l’impiego e lo stoccaggio di combustibili liquidi con un punto d’infiammazione inferiore a 55 °C a fini di riscaldamento e illuminazione o per la cucina. Il divieto non si applica agli impianti a gas liquido per uso domestico.

49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 36 Brandschutz

1 Die für den Innenausbau verwendeten Materialien wie Verkleidungs- und Isolierstoffe und Bodenbeläge sowie das Mobiliar in den Innenräumen müssen schwerbrennbar sein.

2 Farben und Lacke, die auf Bauteilen des Innenausbaus appliziert werden, dürfen nicht leichtbrennbar sein. Im Brandfall dürfen kein Rauch in gefährlichem Ausmass und keine giftigen Gase entstehen.

3 Schiffe sind mit einer Brandmeldeanlage auszurüsten, die Räume mit besonderer Brandgefährdung wirksam überwacht. Die Anlage muss für den Einsatz an Bord von Schiffen geeignet sein.

4 Die Verwendung und Lagerung von flüssigen Brennstoffen mit einem Flammpunkt unter 55 °C zu Heiz-, Beleuchtungs- oder Kochzwecken ist verboten. Von diesem Verbot sind Flüssiggasanlagen für Haushaltszwecke ausgenommen.

43 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Dez. 2015, in Kraft seit 1. Febr. 2016 (AS 2016 159).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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