747.201.7 Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e degli impianti delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB)

747.201.7 Verordnung vom 14. März 1994 über Bau und Betrieb von Schiffen und Anlagen öffentlicher Schifffahrtsunternehmen (Schiffbauverordnung, SBV)

Art. 25 Bordo libero e distanza di sicurezza

1 Il bordo libero e la distanza di sicurezza risultano dal bordo libero residuo, rispettivamente dalla distanza di sicurezza residua, e dall’immersione laterale dovuta a sbandamento.

2 Il bordo libero residuo del battello carico e soggetto a sbandamento dev’essere superiore a 0,20 m; la distanza di sicurezza residua del battello carico e soggetto a sbandamento dev’essere superiore a 0,20 m per i battelli con il ponte completamente coperto e superiore a 0,30 m per battelli in cui il ponte manca del tutto o parzialmente.

3 Il bordo libero minimo e la distanza di sicurezza minima di un battello dipendono dalla regione di navigazione (zona) in cui il battello naviga.

Art. 25 Freibord und Sicherheitsabstand

1 Freibord und Sicherheitsabstand setzen sich zusammen aus dem Restfreibord beziehungsweise dem Restsicherheitsabstand und der seitlichen Eintauchung durch Krängung.

2 Der Restfreibord des beladenen und gekrängten Schiffes muss grösser als 0,20 m sein; der Restsicherheitsabstand des beladenen und gekrängten Schiffes muss bei Schiffen mit vollkommen geschlossenem Deck grösser als 0,20 m und bei Schiffen mit vollständig oder teilweise fehlendem Deck grösser als 0,30 m sein.

3 Mindestfreibord und Mindestsicherheitsabstand eines Schiffes richten sich nach dem Fahrgebiet (Zone), in dem das Schiff verkehrt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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