747.201.7 Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e degli impianti delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB)

747.201.7 Verordnung vom 14. März 1994 über Bau und Betrieb von Schiffen und Anlagen öffentlicher Schifffahrtsunternehmen (Schiffbauverordnung, SBV)

Art. 18 Principio

I battelli possono entrare in servizio soltanto con l’autorizzazione dell’autorità competente. Per le costruzioni e gli impianti infrastrutturali di imprese pubbliche di navigazione l’UFT stabilisce nell’approvazione dei piani se è necessaria un’autorizzazione d’esercizio ai sensi dell’articolo 20.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 18 Grundsatz

Schiffe dürfen nur mit einer Bewilligung der zuständigen Behörde in Betrieb genommen und betrieben werden. Für Bauten und Infrastrukturanlagen öffentlicher Schifffahrtsunternehmen bestimmt das BAV mit der Plangenehmigung, ob eine Betriebsbewilligung nach Artikel 20 erforderlich ist.

29 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Dez. 2015, in Kraft seit 1. Febr. 2016 (AS 2016 159).

 

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