747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)

747.201.1 Verordnung vom 8. November 1978 über die Schifffahrt auf schweizerischen Gewässern (Binnenschifffahrtsverordnung, BSV)

Art. 43 Comportamento nei confronti dei natanti delle autorità di controllo

Ogni natante deve allontanarsi dalla rotta di quelli che portano il fanale blu a luce intermittente previsto all’articolo 30 capoverso 1 o che emettono i segnali acustici menzionati all’articolo 33 capoverso 4. Se necessario, essi devono ridurre la loro velocità o fermarsi.

Art. 43 Verhalten gegenüber Schiffen der Überwachungsbehörden

Schiffen, die das blaue Blinklicht nach Artikel 30 Absatz 1 führen oder die Schallzeichen nach Artikel 33 Absatz 4 geben, weichen andere Schiffe aus. Nötigenfalls setzen sie ihre Geschwindigkeit herab oder halten an.

 

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