747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)

747.201.1 Verordnung vom 8. November 1978 über die Schifffahrt auf schweizerischen Gewässern (Binnenschifffahrtsverordnung, BSV)

Art. 39 Segnali di riferimento

1 Di notte o in caso di scarsa visibilità si possono emettere mediante impianto85 fisso i segnali acustici previsti nell’allegato 4 cifra II, oppure accendere i fari a luce intermittente di color giallo.

2 Se la sicurezza della navigazione lo esige, i ponti, gli ostacoli alla navigazione e gli impianti per la navigazione devono essere segnalati dai rispettivi proprietari mediante riflettori radar fissi o galleggianti secondo l’allegato 4 cifra I lettera G.4.

84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).

85 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 39 Ortungszeichen

1 Bei Nacht oder bei unsichtigem Wetter können von ortsfesten Anlagen aus Schallzeichen nach Anhang 4 Ziffer II oder gelbe Blitzlichter verwendet werden.

2 Erfordert es die Sicherheit der Schifffahrt, so sind Brücken sowie Schifffahrtshindernisse und -anlagen von deren Eigentümern mit ortsfesten oder schwimmenden Radarreflektoren nach Anhang 4 Ziffer I Buchstabe G.4 zu signalisieren.

74 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014 (AS 2014 261).

 

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