747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)

747.201.1 Verordnung vom 8. November 1978 über die Schifffahrt auf schweizerischen Gewässern (Binnenschifffahrtsverordnung, BSV)

Art. 127

1 Ogni natante dev’essere fornito di un impianto di governo dal funzionamento sicuro e di buona manovrabilità. Questa disposizione non è applicabile alle imbarcazioni, la cui manovra viene effettuata tramite altri battelli.314

2 Le deviazioni angolari del timone devono essere limitate nella misura in cui lo esige la sicurezza d’esercizio.

313 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

314 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

Art. 127 Steuereinrichtungen

1 Jedes Schiff muss mit einer zuverlässigen Steuereinrichtung versehen und genügend manövrierfähig sein. Ausgenommen sind Schiffe, die durch andere Schiffe manövriert werden.

2 Die Ruderausschläge sind nach Massgabe der Betriebssicherheit zu begrenzen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.