747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)

747.201.1 Verordnung vom 8. November 1978 über die Schifffahrt auf schweizerischen Gewässern (Binnenschifffahrtsverordnung, BSV)

Art. 113 Bordo libero

1 I natanti devono presentare a pieno carico un bordo libero sufficiente.

2 Il bordo libero è misurato dalla linea d’acqua di massimo carico fino al punto più basso del bordo superiore dello scafo oppure, se quest’ultimo è fornito di aperture, al punto più basso delle stesse.

Art. 113 Freibord

1 Schiffe müssen bei voller Ladung genügend Freibord aufweisen.

2 Der Freibord wird von der Tiefladewasserlinie bis zur tiefsten Stelle der Oberkante der Schale oder, wenn diese durch Öffnungen durchbrochen ist, bis zu deren tiefstem Punkt gemessen.

 

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