746.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

746.12 Verordnung vom 4. Juni 2021 über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (Rohrleitungssicherheitsverordnung, RLSV)

Art. 69 Disposizioni transitorie

1 I piani non ancora realizzati ma approvati e le autorizzazioni già accordate al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano in vigore.

2 Per ampliamenti e trasformazioni di impianti esistenti si applicano le prescrizioni della presente ordinanza, nella misura in cui ciò sia possibile senza modifiche essenziali delle parti dell’impianto non interessate dai lavori.

3 Le prescrizioni della presente ordinanza in materia di esercizio, manutenzione e controllo si applicano a tutti gli impianti esistenti.

4 Gli oleodotti e i gasdotti devono essere riequipaggiati entro cinque anni con un sistema di cui all’articolo 50 capoversi 1 e 2.

5 Per gli oleodotti, finché non sono equipaggiati con un sistema di cui all’articolo 50 capoverso 1, deve essere svolta annualmente una prova di tenuta.

Art. 69 Übergangsbestimmungen

1 Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung noch nicht ausgeführte, jedoch genehmigte Pläne und erteilte Bewilligungen bleiben in Kraft.

2 Bei Erweiterungen und Umbauten an bestehenden Anlagen finden die Vorschriften dieser Verordnung Anwendung, soweit dies ohne wesentliche Änderungen der davon nicht betroffenen Anlagenteile möglich ist.

3 Die Vorschriften dieser Verordnung über den Betrieb, den Unterhalt und die Kontrolle finden auf alle bestehenden Anlagen Anwendung.

4 Ölleitungen und Gasleitungen sind innert 5 Jahren mit einem System gemäss Artikel 50 Absätze 1 und 2 nachzurüsten.

5 Bei Ölleitungen ist bis zur Nachrüstung mit einem System gemäss Artikel 50 Absatz 1 eine jährliche Dichtheitsprüfung durchzuführen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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