746.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

746.12 Verordnung vom 4. Juni 2021 über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (Rohrleitungssicherheitsverordnung, RLSV)

Art. 54 Pig (scovoli)

1 Ad eccezione delle condotte brevi, le condotte devono essere controllate a intervalli regolari mediante un pig intelligente.

2 Nel caso di condotte in cui non sia possibile effettuare il controllo mediante pig intelligente deve essere svolta una misurazione di rilevamento delle anomalie.

3 Nel corso del primo anno d’esercizio è necessario effettuare una misurazione di riferimento (taratura).

Art. 54 Molchung

1 Mit Ausnahme von kurzen Rohrleitungen sind Rohrleitungen regelmässig mit einem intelligenten Molch zu prüfen.

2 Bei nichtmolchbaren Leitungen ist die intelligente Molchung durch eine Fehlerortungsmessung zu ersetzen.

3 Im ersten Betriebsjahr ist eine Nullmessung durchzuführen.

 

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