746.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

746.12 Verordnung vom 4. Juni 2021 über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (Rohrleitungssicherheitsverordnung, RLSV)

Art. 35 Posto di comando

1 L’esercente gestisce un posto di comando presidiato in permanenza.

2 In caso di evento, il posto di comando deve ricevere supporto entro un termine consono e in modo adeguato.

3 Diverse imprese possono gestire un posto di comando comune.

4 Il posto di comando deve essere organizzato e allestito in modo da garantire in qualsiasi momento la sorveglianza dell’impianto di trasporto in condotta e l’allerta delle squadre d’intervento.

Art. 35 Leitwarte

1 Der Betreiber betreibt eine Leitwarte, die ununterbrochen besetzt ist.

2 Im Ereignisfall muss die Leitwarte innert angemessener Zeit in geeigneter Weise Unterstützung erhalten.

3 Mehrere Unternehmungen können eine gemeinsame Leitwarte betreiben.

4 Die Leitwarte muss so organisiert und eingerichtet sein, dass die Überwachung der Rohrleitungsanlage und die Alarmierung der Einsatzmannschaft jederzeit gewährleistet sind.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.